sabato 3 marzo 2012
Oggetto: Consiglio Comunale Urgente del 5 marzo 2012. Urgenza
inesistente.
Signor Presidente,
Signore e Signori colleghi Consiglieri
Avrete certamente ricevuto, e Lei, Signor
Presidente, ha addirittura diramato, la convocazione del Consiglio Comunale Urgente
per il giorno lunedì 5 marzo p.v.
La presunta
urgenza è richiamata per derogare ai tempi canonici di convocazione, oltre che
per motivare, stante l’approssimarsi delle elezioni e, in particolare, viste le
disposizioni dell’art. 38, c.5 del Decreto Legislativo 267/2000, la riunione
stessa della massima assise cittadina. Mi permetto di ricordare a tutti, che il
citato art. 38, c. 5 prevede che: “I consigli durano in carica sino
all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Orbene, il Decreto di indizione dei comizi elettorali è stato firmato dal
Prefetto Pecoraio il 29 febbraio 2012, trasmesso al Sindaco nella mattinata del
1º marzo, ed è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Roma.
Per tornare alla
presunta urgenza, tale circostanza è stata motivata dal Presidente del
Consiglio nella conferenza dei capigruppo di ieri, 2 marzo, unicamente citandouna lettera, prot. 12041 del 1 marzo 2012, dell’Assessorato Urbanistica eTerritorio – Servizio 9, firmata dal dirigente, Arch. Massimo Piacentini edall’Assessore Ing. Mauro Nunzi (Link lettera Piacentini Nunzi), avente per oggetto le seguenti, terrificanti e
tassative, parole: “Termine ultimo per l’adozione di alcuni
provvedimenti urbanistici sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale ai
fini dell’applicazione della L.R. 36/87”.
Nella nota appena
richiamata, che, per chiarezza di esposizione, si inserisce a pieno titolo nel
filone della “supercazzola” reso celebre dal film “Amici miei”, attraverso una
raffica di date e citazioni di Leggi Regionali che, come prassi consolidata di
questa consiliatura, troppi di Voi non avranno voglia o si sentiranno in dovere
di andare quantomeno a leggere, i due estensori affermano: “Con riferimento
ai provvedimenti urbanistici di cui all’elenco allegato (ndr. Programmi
Integrati di cui alla Legge Regionale 22/97) si evidenzia che è da
ritenersi indispensabile che gli stessi vengano sottoposti all’adozione del
Consiglio Comunale entro il giorno 05.03.2012”.
Tale
affermazione, che sarebbe stato più corretto esporre nella forma della prima
persona plurale anziché utilizzando l’impersonale “è da ritenersi”
come se l’indispensabilità dell’adozione dei programmi integrati fosse non una
loro semplice opinione ma un dato di fatto, unita alle citazioni normative che
seguono e all’oggetto della nota, veicola in maniera tortuosa l’assunto per il
quale dal 6 marzo p.v. la Legge Regionale 36/87 non sarebbe più applicabile
ai Programmi Integrati previsti dalla Legge Regionale 22/97.
Sottopongo alla
vostra attenzione, nella speranza che un miracolo della volontà vi consenta di
leggerlo, il vigente art. 4, c.2 della citata L.R.
22/97 che disciplina, nella nostra regione, i Programmi Integrati: “Al
fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi
integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n.
36, concernenti lo snellimento delle procedure, contenute
nell'articolo 1 se trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico
generale approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle
previste dallo stesso articolo, e nell'articolo 5, se trattasi di programmi
difformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3”.
Quindi, per
espressa previsione della legge che li regola, ai programmi integrati,
conformi al PRG o in variante, si applicano, senza alcuna scadenza
temporale e tanto meno quella del 6 marzo 2012, le disposizioni della
L.R. 36/87.
Ci sarebbe molto
da aggiungere ma non mi dilungo.
Mi limito ad invitarvi a prendere atto del
fatto che ai programmi integrati, come chiaramente disposto dal citato art. 4,
c. 2 della L.R. 22/97, continuerà ad applicarsi la Legge Regionale 36/87 anche
dopo il 5 marzo 2012 e che, quindi, non esiste un termine ultimo per
l’adozione dei programmi integrati iscritti all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale Urgente del 5 marzo, così come, di conseguenza, non esiste
l’urgenza o l’improrogabilità dell’adozione dei provvedimenti e della
convocazione stessa del Consiglio Comunale.
Vi chiedo,
pertanto, di non partecipare al Consiglio Comunale Urgente convocato per il
giorno 5 marzo 2012, non potendosi rinvenire, come sopra dimostrato,
il presupposto fondamentale dell’urgenza.
Distinti
saluti,
Alessandro
Manuedda
mercoledì 29 febbraio 2012
Che fine
ha fatto il Piano di Zona 11 ?
Il giorno 25.01.2012 la Giunta Comunale ha approvato ai sensi
dell’articolo 1 Bis, comma 1, della Legge Regionale n. 36 del 1987, il
Programma Integrato di intervento da attuarsi in via Don Milani. Il richiamato
articolo 1 Bis della L.R. 36/87 stabilisce per i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico
generale, l’approvazione con il solo passaggio in Giunta Comunale.
Quindi a Civitavecchia il giorno 25
gennaio 2012 con il “parere in ordine alla regolarità Tecnica”
ed il “parere del Segretario Generale di
conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti” è stato promosso il
Piano Integrato denominato “Don Milani
Uno”.
L’approvazione di un Piano Integrato con sola
Delibera di Giunta fornisce numerosi spunti di riflessione.
La prima notazione da fare è che l’area oggetto del
Piano integrato è zona riservata al piano per l’edilizia economica popolare (PZ
11 Don Milani) come prescritto dal PEEP 3° adottato con la Variante 29,
attenzione, quella del 1998. Il fabbisogno decennale del PEEP 3° era stato
fissato nella misura di 7.964 abitanti e l’aliquota da attuare con interventi
di edilizia residenziale pubblica era stata fissata nel 50%, pari a 3.982
abitanti corrispondenti ad un volume residenziale di 318.560 mc. In conseguenza
all’approvazione della Giunta, le volumetrie del Piano integrato, pari a circa
21.000 mc e i corrispondenti 200 abitanti insediabili, risultano quindi sottratti
alla percentuale riservata dalla legge all’edilizia residenziale pubblica ed in
variante al rapporto del 50% tra l’edilizia pubblica e quella privata stabiliti
dal PEEP 3°. Una operazione del genere avrebbe dovuto comportare l’adozione di
un procedimento di Variante Urbanistica.
D’altra parte è interessante rilevare che la natura
del Piano Integrato è quella della “riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale”. L’area in oggetto è al contrario
interessata dal Piano di Zona 11, è un terreno libero, non degradato, non
costruito in tutto o in parte, non è un nucleo di urbanizzazione rada e diffusa
priva di servizi, tanto meno, parte di un centro con forti fenomeni di
congestionamento, ma ha tutta l’aria di essere una zona agricola.
Inoltre l’area oggetto del piano integrato non
corrisponde all’intero perimetro del comparto “A” del Piano di Zona 11 e viene
ad interessare tutte le aree edificabili del comparto stesso. I proprietari dei
lotti esclusi dal Piano integrato, che rimangono con la destinazione a spazi
pubblici per verde e servizi di Piano
di Zona 11, non avranno più aree a disposizione su cui trasferire le proprie
potenzialità edificatorie. Allo stesso tempo gli spazi pubblici interni al
Comparto A, prescritti dal Piano di Zona 11, essendo stati esclusi dal piano
integrato, non troveranno attuazione. Risulta incomprensibile parlare di
interesse pubblico di un piano integrato quando in realtà si sta operando la
cancellazione di un Piano di edilizia economica pubblica che sin dall’atto
della sua approvazione comporta “la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste”.
Diventa estremamente difficile comprendere come la
finalità del Piano per l’edilizia economica e popolare di venire incontro alla
domanda di abitazione dei ceti meno abbienti, possa essere ritenuta equivalente
ad una attuazione di volumetrie per l’edilizia privata, seppure con alcune
opere di compensazione.
Il Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare
ha caratteristiche precipue ed un procedimento specializzato, con estensione
finalizzata ad acquisire le sole aree per costruire alloggi da assegnare a
categorie popolari e per creare i relativi standards.
Il Piano di Zona comporta che, tutte le aree
comprese nel piano vengano acquisite dal Comune mediante le procedure di
esproprio per poi poterle concedere in diritto di superficie oppure cederle in
proprietà a cooperative edilizie, ad imprese di costruzione ed ai singoli, con
preferenza per i proprietari espropriati.
Il Piano Integrato vedrà gli immobili privati venduti
a prezzo di mercato.
In questo racconto le regole tornano ad essere il
principale attore. Il rispetto delle procedure è l’ultima roccaforte di tutta
l’impalcatura democratica. La legge dei Piani Integrati e la norma sullo
snellimento delle procedure dettano le “regole
del gioco ”.
La politica, attraverso una seria programmazione del
territorio, deve pianificare lo sviluppo urbanistico della città, il tecnico deve
progettare il piano conformemente alle normative e la Pubblica Amministrazione deve
controllare e validare i progetti. Alla luce dei fatti sopra esposti è lecito
domandarsi se il risultato conseguente all’approvazione del piano integrato, in
luogo di un piano di zona, dichiarato comunque conforme al piano regolatore,
rappresenti l’applicazione delle “regole
del gioco ” o la loro sostituzione con un “fai da te ” che ci pone di fronte al fatto compiuto.
MP
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lunedì 20 febbraio 2012
La
cittadella della danza come la Marina e il Mercato ?
Il 1 febbraio del 2012 è stato indetto il bando di gara relativo alla
realizzazione di un centro per lo sport e la danza, “Cittadella della danza”.
Il Comune di Civitavecchia, attraverso la procedura aperta per appalto integrato, affiderà la
progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dell’intervento per opere
di importo pari a 3.000.000 euro per la fase uno e 700.000 euro per quella di
completamento.
L’intervento è localizzato presso
l’ex area Feltrinelli, di proprietà comunale, situata nei pressi della Stazione
Ferroviaria ed oggi utilizzata come parcheggio.
Analizziamo ora la situazione.
Come chiaramente riscontrabile
dall’esame della Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di
seguito PTPR) l’intervento per
la realizzazione della “Cittadella della Danza” ricade in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico, sotto il
profilo paesaggistico, con Decreto Ministeriale del 22/05/1985.
In considerazione di tale
dichiarazione di notevole interesse pubblico alla porzione di territorio
interessata dall’intervento, secondo le disposizioni dell’art. 8 del PTPR, “... non si applica l’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 142 del
Codice “, ovvero
l’esclusione delle zone omogenee A e B e, quindi, indipendentemente dal fatto
che ci si trovi in zona B (e sempre ammesso che a Civitavecchia esista una
reale zona B), siamo in presenza, per la sua vicinanza al mare, di un bene
paesaggistico a pieno titolo. In effetti, l’area rientra, altresì, tra quelle
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 33 “protezione delle fasce costiere marittime ” del PTPR e, per quanto riguarda gli ambiti del
paesaggio rappresentati nella Tavola A del PTPR, ricade nel “Paesaggio Agrario di Continuità”.
L’ articolo 33 dispone che:“Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 (ndr. territori costieri compresi in
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) l’indice
di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq ”.
Ricadendo l’intervento in oggetto
nel “Paesaggio Agrario di Continuità”
appare pertanto evidente come siano pienamente
vigenti, nel caso in questione, le
disposizioni dell’articolo 33 del
PTPR e, quindi, l’indice di
edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq.
L’intervento
proposto, che prevede
la realizzazione di volumetrie per 8.550 mc su una superficie di
15.713 mq, risulta,
dunque, evidentemente incompatibile con
le disposizioni dell’art. 33 del
PTPR e con il previsto indice di 0,001 mc/mq, dalla cui applicazione la volumetria insediabile
risulterebbe essere di 15,7 mc.
L’articolo 9 della costituzione Italiana così
recita: “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ”. Come
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, noi tutti siamo chiamati
ad operare nel rispetto delle norme vigenti e tra queste c’è il Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).
Bisogna
domandarsi, in merito al rispetto della normativa nazionale e regionale di
tutela del paesaggio, che senso abbia la ripetuta disapplicazione di tali
disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
Quale
significato assumano le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti
istituzionali i quali hanno definito le violazioni in materia di tutela
paesaggistica come “distrazioni” o “disguidi” dovuti ad aspetti “burocratici”.
Si
rammenti ad esempio il caso della Marina, dove l’indice 0,001 mc/mq è stato ignorato
ed è stata realizzata una volumetria di
circa 8900 mc in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Si
tengano presenti i lavori di “ristrutturazione” del mercato cittadino,
tra difformità urbanistiche, con la previsione di un intervento di nuova costruzione
su piazza XXIV maggio, area destinata da PRG a “verde pubblico parcheggi e
zone pedonali”, e il rischio dell’avvio dei lavori in assenza
dell’autorizzazione paesaggistica che solo l’intervento preventivo della
Soprintendenza ha impedito si svolgessero in violazione degli obblighi previsti
dal Codice del Paesaggio (ndr. Dlgs 42/2004).
Si
ricordi, inoltre, la sospensione disposta, sempre a seguito di opportuna
segnalazione della Soprintendenza, in relazione ad alcuni lavori in corso nel
centro storico o il recente caso, che dimostra l’inefficacia delle precedenti
esperienze in merito alla realizzazione di un cinema multisala.
Proprio
in quest’ultima occasione, speculare alla situazione della “Cittadella della
Danza”, la P.A. attraverso una singolare lettura della citata dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui al DM del 22 maggio 1985, avrebbe preteso di non applicare l’indice di 0,001
mc/mq previsto dall’art. 33 delle norme del PTPR nel tentativo di cancellare,
in un colpo solo, il rilievo operato dalla
stessa Soprintendenza nel provvedimento di sospensione dei lavori della
Marina circa la vigenza del DM del 22 maggio 1985 e la ricognizione, di cui all’art. 8 c. 3 delle
norme PTPR, effettuata dalla Regione secondo l’Accordo sottoscritto con il Ministero dei Beni
Culturali.
Senza
parole, rimane solo la speranza che il Comune di Civitavecchia interrompa o
annulli la procedura di gara o non proceda ad alcun affidamento, perché ne ha
la facoltà.
lunedì 13 febbraio 2012
In equilibrio tra pubblico e privato
Il Piano Regolatore del Comune di Civitavecchia prescrive
per ogni area edificabile, (ndr. tranne la zona “U”che delimita il centro
storico e parte della edificazione compresa tra la trincea ferroviaria e il
mare), la sua attuazione attraverso la redazione di Piani Particolareggiati o
Piani di iniziativa Privata. L’urbanistica è operazione di calcolo ma
soprattutto è il pianificare e il progettare il territorio con il fine di
migliorare la condizione di vita di ciascun abitante. I numeri corrispondenti
ai volumi si trasformano in edifici ma solo dopo avere definito la rete viaria,
le reti idriche e fognarie, gli spazi per i parcheggi, le aree pubbliche, i
luoghi per l’educazione e per i servizi al cittadino. Per garantire la normale
qualità del vivere, il rapporto pubblico/privato deve essere governato nel
rispetto delle prescrizioni di piano regolatore.
Le cronache di ieri e di oggi offrono alcuni spunti
interessanti di riflessione.
Il 31 gennaio del 1978 con Deliberazione di Giunta Regionale
(DGR) n. 190 veniva approvata la Variante n. 7 del piano regolatore (PRG) in
cui venivano individuate le aree (o edifici) di uso pubblico nella zona
urbanizzata “U”.
Il 13 marzo 1978 con DGR n. 979 veniva approvata la Variante 11 e l’area
compresa tra via Risorgimento, via XXIV maggio, via Unione e via Doria,
modificava la propria originaria destinazione di “Zona urbanizzata di tipo U” (ndr. edificabile) in quella di “Zona destinata a sedi viarie, piazze e
larghi”(ndr. pubblica). Il merito di queste varianti fu l’incremento di
spazi pubblici in una zona del centro cittadino la cui dotazione veniva
definita: “gravemente inferiore ai minimi
prescritti dal Decreto 1444/68 ” a tal punto che la Regione aveva imposto:”un sollecito avvio del processo di recupero
di ulteriori spazi da destinare ad attività collettive, verde pubblico e
parcheggi nelle zone U ” da effettuare in un processo di REVISIONE GENERALE
del PRG.
Veniamo ai giorni nostri, dicembre del 2011, il
Consiglio Comunale con delibera n. 111, ha adottato la variante normativa della “Zona urbanizzata di tipo U”, introducendo
la prescrizione seguente:” Nelle aree di
uso pubblico, già elencate nella Tavola D della Variante n.7 possono
consentirsi costruzioni di tutte le destinazioni ammesse nella Zona U di PRG
(ndr. anche residenze private in luogo di edifici pubblici) qualora le stesse
siano state dimesse ...”. Risulta chiaro che per l’attuale amministrazione
l’esigenza di spazi e luoghi pubblici nell’area storica della nostra città, al
contrario di quanto perseguito dalla Pubblica Amministrazione (P.A.) degli anni
’70, oggi è posta in secondo piano rispetto all’interesse privato.
Sottoponiamo ad analisi la c.d. Zona R compresa tra
Viale Baccelli, la ferrovia e Corso Centocelle. La zona è oggetto di interventi
di edilizia che hanno visto realizzare numerosi edifici con semplici Permessi
di Costruire nonostante l’obbligo di attuazione con Piano Attuativo. Le varie
edificazioni, attuate con indici variabili, hanno consumato gran parte della
potenzialità edificatoria della zona R senza la conseguente creazione degli
spazi pubblici necessari ad un equilibrato sviluppo tra pubblico e privato.
In data 22.12.2008 con DCC n. 147 l’area è stata sottoposta a variante
per mutare la potenzialità edificatoria dei lotti. Il CTR della Regione Lazio,
deputato alla valutazione delle proposte di variante, ha eccepito sulla
validità della proposta basata sulle previsioni del 1985, dichiarando che non erano
state considerate le modifiche intervenute nei successivi 25 anni fino ai
giorni nostri e affermando che: “la reale
ed attuale potenzialità edificatoria...omississ...deve essere determinata
previa la conoscenza della consistenza edilizia esistente, della disponibilità
di aree pubbliche e di servizi”.
Con DCC del 31.01.2012, n. 3, le opportune modifiche d’ufficio prescritte
dalla regione Lazio sono state semplicemente respinte.
La P.A. cede al privato la possibilità di realizzare in un’area carente di servizi, il massimo
della edificabilità senza garanzie per il 50% di aree da destinare ai pubblici
servizi. Il privato usufruendo
del doppio della capacità edificatoria dell’area determinerà il collasso
urbanistico della Zona R.
Il problema della
assenza di pianificazione finalizzata al riequilibrio tra pubblico/privato
incontra nell’analfabetismo urbanistico relativo al concetto del “lotto intercluso” la sua definitiva
affermazione. A fronte del principio di attuazione del PRG tramite la redazione
di piano di iniziativa pubblica o privata, la prassi giurisprudenziale ha coniato una
deroga eccezionale in presenza di una peculiare situazione di fatto che ha
preso il nome di “lotto intercluso”. In sintesi si è chiarito che si può
prescindere dalla pianificazione attuativa richiesta dallo strumento urbanistico,
solo quando nella zona interessata sussista una situazione di fatto esattamente
corrispondente a quella derivante dalla pianificazione, ovvero siano presenti
opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici
minimi prescritti. La valutazione circa la congruità del grado di
urbanizzazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento discrezionale del Comune
che, se intende rilasciare titolo edilizio, deve compiere una penetrante
istruttoria per accertare che la pianificazione esecutiva non conservi una
qualche funzione anche in relazione al recupero di eventuali situazioni di
degrado. La P.A. con DCC n. 146 del 22.12.2008
e successivamente con DCC n. 70 del 02.08.2010
ha avviato nella pratica urbanistica la deregolamentazione attraverso l’approvazione
di edifici su c.d. “lotti interclusi”. La valutazione della completa
urbanizzazione è demandata al privato che in definitiva autocertifica la
situazione attuale quale corrispondente a quella derivante dalla completa
urbanizzazione della zona.
A testimonianza di una
situazione di degrado delle zone comprese nel perimetro del centro urbano, si
riporta quanto affermato nella DGR del 13 dicembre 1977,
n. 5874 (ndr. la Variante 5):”le densità originariamente previste dal Piano
regolatore generale sono, per la quasi totalità delle zone, ampiamente superate
nello stato di fatto, per cui si impongono soluzioni correttive, soprattutto
per dotare queste zone dei necessari servizi ed attrezzature”. Quanto
affermato descrive l’esaurimento delle potenzialità edificatorie nella quasi
totalità del centro urbano. L’attuale amministrazione attraverso atti deliberativi
ed interpretazione di norme alquanto discutibili, asseconda l’edificazione
diretta abbandonando l’idea di recupero e riqualificazione di zone compromesse
sin dal lontano 1977.
giovedì 9 febbraio 2012
domenica 5 febbraio 2012
Il cavallo di Troia
M.P.
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La pianificazione urbanistica nasce in funzione della visione del “futuro” della città e mira al rilancio, al recupero, all’innovazione, alla qualità della vita.
Una leadership fortemente personalizzata e strategie di breve periodo-mandato, hanno accorciato i tempi della politica e l’hanno spinta in direzione del facile successo, del risultato a tutti i costi. Analizziamo ora la situazione.
Con la Variante Generale al PRG si è assistito alla strumentalizzazione del piano attraverso la funzione demagogica del consenso per legittimare scelte di gruppi di interessi “economici”, già prese altrove. Il titolo stesso della Variante è strumentale:”Modifiche e integrazioni alla variante n. 29 al PRG adottata con DCC n. 272 del 22.10.1998 per l’attuazione di un “Piano per l’edilizia residenziale pubblica e sociale” nonché per la creazione di due parchi urbani e di un sistema di verde complementare finalizzati all’integrazione degli standard urbanistici, e per la dotazione di infrastrutture e di servizi generali del settore Nord della città”, perchè punta all’immagine di una edificazione esclusivamente “pubblica e sociale” come se non esistessero i privati.
La ricerca del consenso tende a mascherare un compromesso tra interessi forti al di fuori del piano, la Pubblica Amministrazione, dal canto suo, durante tutto l’iter della Variante Generale ha escluso dall’effettiva partecipazione ai processi di formazione e discussione la società civile palesando la disuguaglianza tra soggetti con diversa capacità contrattuale.
Ad una attenta analisi la c.d. Variante alla Variante 29 risulta un contenitore di strumenti urbanistici di attuazione, denominati Programmi integrati e Piani di Zona. I primi, esaminati e promossi dalla commissione con procedura negoziata, i secondi, promossi sempre da una commissione con un premio di 50 euro al metro quadrato di terreno agricolo.
La Variante Generale così pensata, crea zone di sviluppo urbano a “macchia di leopardo” senza la minima pianificazione delle reti, delle infrastrutture e dei servizi. La lettura delle tavole del progetto rende possibile potere affermare che il riassetto territoriale e il rinnovo urbano non sono stati né affrontati né risolti. Assistiamo quindi, per esempio, alla mancata programmazione del recupero urbanistico per le c.d. zone compromesse. D’altra parte registriamo che l’imprenditorialità diffusa e la società civile rappresentanti di altri interessi, sono stati semplicemente ignorati e non hanno trovato nessuno che li rappresentasse.
Il rapporto tra amministrazione pubblica e privati ha prodotto un’idea di pianificazione unica, finalizzata alla realizzazione di un milione di metri cubi di costruzioni per soddisfare l’incremento demografico dei prossimi dieci anni pari a diecimila abitanti. Ad oggi constatiamo che quindici “proponenti” ovvero quindici aree agricole verranno trasformate in zone edificate ed urbanizzate per una volumetria di circa 750.000 metri cubi di costruzione, ratificando le scelte degli interessi economici “forti”.
Quale esito principale sul piano della metodologia, si constata l’occasione mancata di costruire una società civile più forte ed egualitaria. Sul piano politico invece si registra la consapevolezza che da parte della Pubblica Amministrazione, con la esclusione della promozione, della comunicazione e della partecipazione di tutta la società civile per una condivisione del futuro, si è materializzato il pericolo di esiti derogativi contrabbandati come “flessibilità” ma in realtà funzionali al raggiungimento degli obiettivi di mera rivalutazione della rendita fondiaria e della pura speculazione edilizia.
Gli interessi privati imprenditoriali e immobiliari “forti” hanno avuto la meglio sugli interessi di tutti.
M.P.
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Lettera Piacentini Nunzi