ISTANZA 01
Oggetto:Conferimento di incarico di Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per il restauro conservativo del Tempietto di San Lorenzo
Il sottoscritto Arch. Massimo Pantanelli in seguito alla richiesta di chiarimenti inviatagli da un collega (All.1) e dopo aver svolto un’ approfondita ricerca alla luce delle informazioni disponibili rileva che:
• Il conferimento della progettazione esecutiva e Direzione Lavori per il restauro conservativo del Tempietto di San Lorenzo pur essendo un incarico sopra la soglia dei 20.000 euro netti è avvenuto con “affidamento diretto” da parte della S.A.(ndr Comune di Civitavecchia Servizio 2 Manutenzioni ordinarie e straordinarie).
• Per l’affidamento dell’incarico è stata contattata l’Arch. Enza Evangelista della Evangelista & Co. che “si è resa disponibile”. L’incarico di cui si tratta è sopra la soglia dei 20.000 euro netti e ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 91, c.2 del d. lgs. 163/06, sotto soglia comunitaria. La legge a tale riguardo è chiara e così dispone: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei “.
• Dalla lettura dell’elenco dei professionisti di Civitavecchia l’Arch. Enza Evangelista è iscritta sia come singolo professionista che come soggetto della “Evangelista & Co” , società di ingegneria che ha all’interno soggetti presenti a loro volta nella “Tecnitest Scarl”, altra società di ingegneria iscritta all’elenco dei professionisti di Civitavecchia e riconducibile alla famiglia Evangelista. Come è noto l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m. vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
• L’incarico affidato dalla S.A. all’Arch. Enza Evangelista della Evangelista & Co è di sola “Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori” non venendo assegnata la Sicurezza. L’Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi su una questione analoga alla presente sostenendo che le funzioni di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri debbano essere svolte dal Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo quanto disposto dall’art. 127, comma 1, del D.P.R. n. 554/99,la cui ratio è quella di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini della certezza e celerità dell’azione amministrativa (Deliberazione n. 243/2007). A parere di chi scrive la S.A. pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto procedere all’affidamento ad un unico professionista dell’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, adottando la procedura di affidamento prevista dell’art. 91, c.2 del d. lgs. 163/06, sotto soglia comunitaria, essendo la somma dei compensi stabiliti per gli specifici incarichi posti a gara di importo inferiore a 100.000,00 euro.
Tutto ciò premesso e rilevato si chiede al Consiglio dell’Ordine e a tutti i consiglieri;
in primo luogo di verificare se l’amministrazione comunale nella circostanza esposta abbia tenuto una condotta conforme alla normativa vigente che regola l’affidamento degli incarichi dei lavori pubblici e di intraprendere le attività di propria competenza al fine di ricondurre alla legittimità la procedura di assegnazione dell’incarico in oggetto e di ogni altro incarico.
in secondo luogo di verificare se la condotta tenuta dall’Architetto Enza Evangelista nella circostanza in parola sia conforme alle leggi e alla deontologia professionale e in caso contrario provvedere a termine di legge e delle norme deontologiche alle dovute sanzioni.
Si rimarca che il ruolo di Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia che l’architetto Enza Evangelista ad oggi riveste determina una situazione di incompatibilità per lo stesso Consiglio dell’Ordine di Roma di cui l’architetto fa parte quindi la stessa istanza si ritiene debba essere sottoposta all’attenzione di un Consiglio di un altro Ordine (ndr Consiglio “viciniore”).
In attesa di un rapido riscontro rimango a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
Civitavecchia 19.10.2010 Architetto Massimo Pantanelli