Glossario

A

Abuso edilizio

Reato consistente nell'esecuzione di opere senza la necessaria autorizzazione o concessione oppure in difformità da queste.
L'abuso edilizio fa scattare un'azione sanzionatoria (v. L.R. Lazio 15/2008) da parte della pubblica amministrazione. Le tipologie di abuso più gravi possono essere divise in quattro categorie:
  1. opere eseguite in mancanza o totale difformità dalla concessione o in variante essenziale
  2. opere di ristrutturazione edilizia eseguite in mancanza o totale difformità della concessione
  3. opere realizzate in parziale difformità dalla concessione
  4. lottizzazioni abusive.
Area edificabile

Area che per destinazione urbanistica è suscettibile di utilizzazione edilizia privata (v. area fondiaria).


Area fondiaria

Area edificabile generalmente divisa in lotti sulla quale possono essere costruiti o insistono edifici residenziali la cui volumetria è regolata dalla norma (indice di fabbricabilità fondiaria).

Area per parcheggi

Area destinata alla sosta degli autoveicoli. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, prescrive degli standards minimi di superficie a parcheggio in relazione alle diverse zone urbanistiche (parcheggi pubblici). L'art. 41 sexies della legge urbanistica, così come modificato dall'articolo 2, secondo comma della L. 122/89, prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza si debba prevedere 1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di costruzione (parcheggi privati).

Area per servizi ed attrezzature

Area pubblica destinata ad accogliere edifici pubblici o a soddisfare esigenze della collettività: verde pubblico, parcheggi, aree per l'istruzione ecc. In base al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ad ogni abitante, a seconda della zona in cui è insediato, deve essere assicurato un minimo di metri quadrati di area per i servizi.

Area pubblica

Superficie di proprietà generalmente pubblica, sede di attrezzature collettive (impianti sportivi, ospedali ecc) parzialmente edificabile oppure vincolata all'inedificabilità per le funzioni che deve accogliere (viabilità, verde pubblico). L'indicazione delle aree pubbliche rientra nei contenuti del P.R.G. così come elencati nell'art. 7 della L. n. 1150/42.

Area territoriale

Area costituita dalla somma della superficie fondiaria, della superficie per i servizi e della superficie per la viabilità.



Densità edilizia

Indica il rapporto tra il volume edilizio residenziale (inteso come somma dei volumi parziali relativi a diversi immobili) e l'area sulla quale detto volume insiste (mc/mq). In relazione al tipo di area considerata, fondiaria oppure teritoriale, si hanno due tipi di densità edilizia:
  1. d.e. fondiaria
  2. d.e. territoriale.
Se poi la densità edilizia è espressamente indicata in uno strumento urbanistico (piano di zona, piano di lottizzazione ecc.) essa esprime il rapporto massimo tra volume edilizio e area interessata (fondiaria o territoriale).

I

Indice di fabbricabilità fondiaria

Dato generalmente contenuto negli strumenti urbanistici. Esprime il numero massimo di metri cubi edificabili su un metro quadrato di superficie fondiaria (v. area fondiaria). Moltiplicando quindi l'indice fondiario per l'area del lotto si ottiene il massimo volume realizzabile.

Indice di fabbricabilità territoriale

Esprime il numero massimo di metri cubi edificabili su un metro quadrato di superficie territoriale (v. area territoriale). A differenza di quanto accade per l'indice di fabbricabilità fondiaria, la superficie cui si fa riferimento in questo caso è quella di una zona comprendente l'area per i servizi pubblici (verde,parcheggi, istruzione, attrezzature collettive), la viabilità ed infine le aree dei lotti edificabili (sup. fondiaria).

L

Lottizzazione

Suddivisione di una data area in: 1) lotti edificabili, 2) viabilità, 3) superfici per i servizi. La lottizzazione presuppone un piano che si configura in una serie di atti così articolati: 1) predisposizione di una serie di elaborati tecnici conteneti le indicazioni necessarie a fornire una visualizzazione dettagliata degli interventi; 2) stipula di una convenzione tra Comune e proprietari con la quale questi ultimi si impegnano a cedere gratuitamente le aree necessarie lle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a corrispondere le somme relaative alle opere di urbanizzazione primaria e di una parte di quelle di urbanizzazione secondaria e forniscono le garanzie finanziarie per l'assolvimento degli oneri assunti; 3) approvazione comunale (art. 24 L. 47/85 L.R.Lazio 36/87).
La lottizzazione quasi sempre ad iniziativa privata, può essere imposta dal sindaco ai proprietari delle aree fabbricabili in date zone (lottizzazione ad iniziativa pubblica secondo l'art. 28 L. 1150/42).

N


Norme tecniche di attuazione

Insieme delle disposizioni che regolano l'applicazione degli strumenti urbanistici. Espressamente previste dall'art. 7 della L. 1150/42 tra i contenuti del piano regolatore generale, esse fanno principalmente riferimento alla formazione dei piani particolareggiati.

O

Opere di urbanizzazione primaria

Sono elencate al primo comma dell'art. 4 della legge n. 847/64:
  1. strade residenziali;
  2. spazi di sosta e di parcheggio;
  3. fognature;
  4. rete idrica;
  5. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  6. pubblica illuminazione;
  7. spazi di verde attrezzato.
Opere di urbanizzazione secondaria

Sono elencate al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/64 così come integrato dall'art. 44 della legge 865/71:
  1. asili nido e scuole materne; 
  2. scuole dell'obbligo;
  3. mercati di quartiere;
  4. delegazioni comunali;
  5. chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  6. impianti sportivi di quartiere;
  7. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
  8. aree verdi di quartiere.
P

Pianificazione urbanistica


Azione di predisposizione di strumenti operativi tra loro coordinati (piani) al fine di indirizzare in modo mirato le trasformazioni del territorio verso un assetto funzionale allo sviluppo socioeconomico della popolazione e alla tutela ambientale.

Piano

Strumento tipo della programmazione e della pianificazione urbanistica

.
Piano di lottizzazione (P.L.)


Strumento urbanistico che assume valenza di piano particolareggiato; regolato dall'art. 28 della L. n. 1150/42, può essere di iniziativa sia pubblica che privata. Disciplina l'assetto delle aree residenziali interessate, prevedendo nel dettaglio le opere di urbanizzazione primarie e predisponendo quelle di urbanizzazione secondaria.


Piano di Recupero


Strumento finalizzato al recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree compresi nelle zone ove, per la condizione di degrado, si rendono necessari interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione o alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio. Introdotto con l'art. 28 della L. n. 457/78, assume valenza di piano particolareggiato e viene approvato dal Comune.

Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare (P.Z.)

Introdotto dalla legge 167/62 quale strumento urbanistico con valore di Piano Particolareggiato, può essere formato in variante al P.R.G. o inserito in uno strumento generale solo adottato. E' finalizzato all'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare (ora edilizia residenziale pubblica) attraverso procedure di esproprio condotte dalle amministrazioni comunali. Le aree acquisite, dopo la stipula di una convenzione, sono assegnate in parte in proprietà ed in parte con diritto di superficie a soggetti, dotati di particolari requisiti, che provvedono alla realizzazione degli alloggi.

Piano Particolareggiato (P.P.)

Strumento attuativo del P.R.G. che definisce in dettaglio l'assetto di una parte del territorio comunale (artt. 13 e sgg. L. 1150/42).

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

Piano urbanistico previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, esteso a tutto il territorio comunale, con lo scopo di guidarne un ordinato sviluppo attraverso indicazioni riferite a:
  1. le reti infrastrutturali;
  2. la divisione in zone del territorio comunale con la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
  3. le aree per spazi pubblici; 
  4. le aree da riservare per edifici pubblici;
  5. i vincoli per le aree a carattere storico-ambientale;
  6. le norme per l'attuazione del piano.
Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)

Istituito dall'art. 13 della legge 10/77, il programma pluriennale d'attuazione fissa delle scadenze per l'esecuzione di quanto previsto negli strumenti urbanistici generali, con riferimento ad un arco di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, delimitando le aree e le zone di intervento. Nei Comuni dotati di P.P.A. la concessione edilizia può essere rilasciata solo nelle aree comprese nel programma.

R

Regolamento edilizio

Insieme delle norme che tendono a disciplinare l'attività edilizia sotto l'aspetto dell'igiene, dell'estetica, della funzionalità Il regolamento edilizio è previsto dall'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che ne enumera i contenuti, così sintetizzabili:
  • funzionamento della commissione edilizia;
  • norme sulla richiesta della concessione edilizia;
  • disposizione sulla compilazione dei progetti;
  • altezze minime e massime dei fabbricati e distacchi fra gli stessi;
  • aspetto dei fabbricati ed estetica dell'arredo urbano;
  • norme igieniche di interesse edilizio;
  • prescrizioni costruttive da osservarsi in ambiti particolari.
S

Standards urbanistici

Indicano il rapporto tra le aree destinate ad usi pubblici e collettivi ed aree destinate agli insediamenti residenziali o produttivi (v. D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).

Superficie utile abitabile

Da art. 7 del D.M. 03/19/75, n. 9816.
"Per uperficie utile abitabile (Su), ai fini dell'applicazione del costo massimo a metro quadrato, si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurato al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2% della superficie massima prevista dall'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408".

Superficie utile per accessori

Da art. 7 del D.M. 03/19/75, n. 9816.
"Per superficie per servizi accessori (Snr), si intende la superficie che riguarda:
_ cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
_ autorimesse singole o collettive;
_ androni di ingresso e porticati liberi (esclusi i porticati destinati ad uso pubblico);
_ logge e balconi".

T

Territorio

Nella sua accezione urbanistica il termine tende ad indicare l'ambito spaziale sul quale operano i diversi strumenti di pianificazione. L'ordinato assetto del territorio, unitamente allo sviluppo socio-economico delle popolazioni insediate, rappresenta lo scopo principale della disciplina urbanistica.

V

Volume edificabile


Volume massimo che può essere realizzato su un terreno edificabile in base agli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale che sono prescritti, per l'area interessata, dagli strumenti urbanistici, tenuto altresì conto delle norme tecniche di attuazione del piano e del regolamento edilizio. Può infatti accadere che il volume edificabile massimo, così come ottenuto in funzione degli indici di cui sopra, non possa essere interamente realizzato a causa dei limiti posti, per es., all'altezza massima consentita e ai distacchi minimi dai confini o dagli altri immobili. Sono generalmente esclusi dal calcolo del volume edificabile i volumi tecnici, ma compresi i piani interrati se destinati a residenza, uffici o ad attività produttive. E' comunque sempre necessario, per il calcolo del volume edificabile, consultare le norme tecniche di attuazione del piano e il regolamento edilizio del Comune interessato.


Volume tecnico

Spazio sede di impianti tecnici al servizio di un fabbricato quando questi non possono essere in esso completamente contenuti.
Secondo la definizione della Circ. Min. LL.PP. n. 2474/73:"Devono intendersi volumi tecnici, ai fini dell'esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".

Z

Zona territoriale omogenea

Le zone territoriali omogenee sono previste dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; il territorio comunale viene suddiviso in zone territoriali omogenee per l'applicazione in ciascuna di esse degli standards urbanistici previsti dallo stesso decreto.
Le zone indicate sono:
  • zona omogenea A: centro storico ed aree circostanti che possono considerarsi, per ragioni ambientali e storiche, parti di esso;
  • zona omogenea B: parte del territorio totalmente o parzialmente edificata (adiacente al centro storico);
  • zona omogenea C: parte del territorio destinata a nuovi complessi insediativi;
  • zona omogenea D: parte del territorio destinata a nuovi insediamenti industriali o ad essi assimilabili;
  • zona omogenea E: zona agricola
  • zona omogenea F: parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
  • zona agricola