ISTANZA 05
oggetto: Comune di Civitavecchia, determinazione dirigenziale n. 704 del 15/03/2011 - formazione elenco professionisti.
Riguardo la scelta delle S.A. di istituire un proprio elenco di professionisti per l’affidamento degli incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro, l’Autorità dei LLPP nella determinazione n. 1/2006 ha previsto una serie di indicazioni operative che, in quanto volte ad assicurare la corretta applicazione dei principi comunitari, sono da ritenersi tuttora un valido riferimento operativo per le Stazioni Appaltanti.
Quindi il rispetto dei principi deducibili dalla lettura dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. si sostanzia secondo l’Autorità:
1. nell’aggiornamento periodico degli elenchi;
2. nel divieto di contemporanea partecipazione di un professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento,
3. nella rotazione degli incarichi, da attuare con sistemi diversi dal sorteggio;
4. nel divieto di affidare più di un incarico all’anno allo stesso professionista;
5. nella necessità di presentazione dei singoli curricula da parte degli offerenti.
Dalla lettura della Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 dell’AVCP, si rileva:
“Per quanto riguarda la istituzione di un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, devono essere previsti idonei meccanismi di aggiornamento periodico, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali.
Si ritiene, inoltre, necessario che - laddove l’amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l’elenco di operatori economici - la stessa debba darne adeguata pubblicità mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali a titolo esemplificativo:
• il richiamo a quanto dettato dall’articolo 51, comma 1, del d.P.R. N. 554/1999 (articolo 253 dell’emanando regolamento di attuazione del Codice) che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
• il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
• il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
• la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori, così come definite dall’articolo 14 della citata legge n. 143/1949 (tariffa professionale ingegneri ed architetti)”.
La determinazione dirigenziale n. 704 del 15/03/2011 (ALL1) con ad oggetto:
” Invito a presentare manifestazione di interesse per l'affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di ingegneria ed architettura relativi a LL.PP. ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lg.vo 163/06 e del regolamento per la fornitura ed i servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 168 del 22/12/2009 ,Provvedimenti”;
Determina di:
“Stabilire di procedere all’inserimento nell’Elenco Professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, in modo automatico e comunque ad ogni richiesta pervenuta dopo la data del 01/01/2011”
“Ritenuto che:
- Data l’esiguità degli incarichi affidati, il Dirigente del Servizio scrivente, ritiene opportuno procedere ad aggiornamento automatico ogni qualvolta arrivano nuove istanze onde evitare di aggravare il lavoro dell’ufficio”;
Alla luce di quanto fin qui detto, il sottoscritto Architetto Massimo Pantanelli segnala il mancato rispetto delle indicazioni dell’Autorità dei Lavori Pubblici per la formazione dell’elenco dei Professionisti nel Comune di Civitavecchia.
A tal fine riscontrata la completa assenza nella Determina Dirigenziale di qualsiasi richiamo ai criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso (la qual cosa rende del tutto singolare per contenuti, la determinazione dirigenziale n. 704 del 15/03/2011), quali a titolo esemplificativo:
• il richiamo a quanto dettato dall’articolo 51, comma 1, del d.P.R. N. 554/1999 ovvero il divieto alla partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché il divieto alla contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
• il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
• il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
• la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori, così come definite dall’articolo 14 della citata legge n. 143/1949 (tariffa professionale ingegneri ed architetti)”.
Il sottoscritto Architetto Massimo Pantanelli richiede l’intervento del Consiglio dell’Ordine affinché venga valutata l’opportunità o meno di proporre la correzione della Determina attraverso l’introduzione dei criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso così come previsto dall’Autorità dei LLPP.
Inoltre si segnala che:
l’elenco dei professionisti vigente presenta numerose violazioni tra le quali quella del divieto alla partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché il divieto alla contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
Il sottoscritto ha presentato da mesi alcune segnalazioni indicando evidenti violazioni delle norme per l’aggiudicazione dei Lavori Pubblici e di conseguenza delle norme deontologiche professionali.
Ad oggi 12 Maggio 2011 si constata l’assenza di riscontro alle suddette segnalazioni.
I soggetti segnalati per la violazione delle regole risultano ancora iscritti nell’elenco con partecipazioni multiple.
Tale circostanza lascia supporre il mancato intervento da parte del Consiglio dell’Ordine con effetto, fosse pure la semplice regolarizzazione dell’iscrizione attraverso l’aggiornamento dell’elenco.
In conclusione sottolineo ai colleghi in indirizzo che la mia azione volta a tutelare la regolarità dell’attività professionale e il rispetto delle norme si limita ad una segnalazione mentre la vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.
Civitavecchia 16.05.2011 Architetto Massimo Pantanelli