Parte I: Programmi
Integrati su zona agricola e su aree a verde pubblico.
Il 5 marzo 2012, sono stati adottati numerosi Programmi Integrati.
La “frana” di notizie ed opinioni non ha fornito elementi di conoscenza utili
ad una lettura della situazione urbanistica di Civitavecchia. Il consumatore di
notizie viene lasciato a se stesso provando prima una breve indignazione, e
vivendo lo scandalo, per cedere dopo alla stanchezza e alla noia che condurrà
domani alla smemoratezza qualunquistica. Cominciamo con il far notare come
vengano distorte le notizie, i fatti per ricavare nuove informazioni.
Prendiamo quale spunto di riflessione le affermazioni
apparse sui giornali e i telematici: “...
nessun terreno agricolo è previsto nei piani (ndr.Programmi Integrati) varati questa mattina. Anzi, tutte le
domande avanzate alla Commissione Tecnica e contenenti terreni agricoli, sono
state scartate perché non conformi alla normativa regionale”.
Dalla lettura dell’art. 2 co. 4 della legge
regionale 22/1997, si rileva che le aree agricole erano ammesse nella normativa
originaria:”Tali zone hanno destinazione
per opere di urbanizzazione, e recupero degli standards urbanistici se non
disponibili all' interno dell'ambito (ndr. dei Programmi Integrati)”; comma
modificato dall'articolo 5, comma 22, lettera a) della legge regionale 13
agosto 2011, n. 10: “Il programma integrato può comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli
strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale”.
I programmi Integrati sono quindi dichiarati “non ammissibili” se contemplano esclusivamente
aree agricole di PRG. Al contrario nell’ “Avviso
pubblico del 03/06/2008,
integrativo e sostitutivo dell’avviso pubblicato in data 16/11/ 2006, con le
rettifiche apportate. Programmi integrati di intervento (P.I.I.) Manifestazione
di interesse alla concertazione” vengono
ammesse le aree agricole “esterne al
P.R.G. ma esclusivamente attigue al perimetro dello stesso e confinanti con
zone destinate all’edificazione”(ndr. si presume che al posto di “PRG” si
intendesse scrivere “zone residenziali”, essendo privo di senso il bando
comunale per Programmi Integrati in aree agricole appartenenti ad altri
territori comunali).
Dalla lettura dei Verbali
della Commissione Tecnica allegati alla DCC n. 36 del 20.05.2010 e dalla individuazione delle aree catastali dei
Programmi Integrati ritenuti ammissibili dalla stessa Commissione e adottati in
Consiglio Comunale, si rileva che alcune zone sottoposte dal Piano Regolatore
Generale al “vincolo di rimboschimento”
vengono definite quali: “aree destinate a verde di tutela ambientale”,
oppure “area destinata interamente a rimboschimento”,
ed infine “area a verde pubblico con
vincolo decaduto”. La Commissione Tecnica attribuisce al “Vincolo di rimboschimento” un valore di “zona funzionale” al contrario in
urbanistica i vincoli stabiliscono dei limiti di attuazione che si
sovrappongono alla destinazione d’uso. Per esempio il “vincolo non aedificandi” indica le “fasce laterali” alle principali infrastrutture viarie e ferroviarie,
vincolate alla inedificabilità ma la cui destinazione d’uso, in molti casi, è quella
“residenziale”. Questa inesattezza
concettuale che si poteva rilevare dalla lettura delle Norme Tecniche del Piano
Regolatore è stata poi corretta dalla Variante 23 nel 1990 (vedi art. 31 NTA di
PRG) “per cui si deve intendere che i
vincoli speciali si sovrappongano alle destinazioni d’uso, limitandole ma non
annullandole”.
Pertanto le aree interessate
dal Vincolo di Rimboschimento dovrebbero essere intese come zone omogenee “E”
ovvero “zone agricole” e non altro.
Una considerazione a parte
deve essere condotta sulla definizione di “area
a verde pubblico con vincolo decaduto” in quanto le aree di “verde pubblico” “verde urbano” e “verde
attrezzato”, secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, 25
Maggio 2005, n. 2718 “rientrano tra i vincoli conformativi, come
tali non soggetti a decadenza”. Tutte le determinazioni che limitano
l’attività edilizia, ma che non sono preordinate all’espropriazione e che
consentono al titolare del bene di utilizzarlo, non costituiscono altro che
espressione del potere di pianificazione e non sono soggetti a decadenza. Le
Norme Tecniche del Piano Regolatore all’art. 29 “Zone a Verde Pubblico” (ndr. sostituito con la Variante 24 DGR
n.6073/1989) definiscono anche gli interventi consentiti e cioè chioschi,
ritrovi, biblioteche e sale di lettura, spogliatoi e servizi igienici,
strutture per spettacoli all’aperto e simili, che integrino la destinazione a
verde in relazione alle attrezzature previste (ndr. dal piano attuativo).
Risulta difficile pensare che le aree a Verde Pubblico di Piano Regolatore
siano da considerarsi decadute quando le stesse Norme Tecniche permettendo al
privato di sfruttare, seppure limitatamente, lo ius edificandi ne delineano la
valenza conformativa di Piano.
L’affermazione da parte della
Commissione Tecnica della decadenza del vincolo a “Verde Pubblico” deve comunque essere considerata sotto l’aspetto
urbanistico. Il Verde Pubblico è computabile come Standards ai sensi del DM
1444/1968 e le NTA all’art. 29 prescrivono che:”L’estensione delle zone a verde non può in nessun caso essere ridotta
quantitativamente”. Al contrario l’immagine degli spazi verdi liberi tra
viale M. Villotti e via E. Berlinguer, dell’area verde sotto il Faro vicino le
scuole, del verde sul lato di via Novello e di via dei Gladioli a San Gordiano,
verrà sostituita dagli insediamenti edilizi che sottrarranno spazi pubblici.
Come si conciliano le prescrizioni delle norme tecniche con le decisioni della
Commissione. Era il 1978 e la Regione Lazio con DGR 190, Variante 7, zona San
Gordiano, trasformava la “zona a vincolo
non edificandi”, a sinistra di via Novello, in “zona ad uso pubblico e
verde al fine di integrare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e
servizi, che nella variante in questione risultano carenti in quanto si rifanno
alla dotazione del PRG approvato nel 1967 ”. Infatti secondo quanto prescritto dal DM 1444/1968
il fabbisogno totale per gli standards urbanistici per la zona di San Gordiano,
ammonta a circa mq 160.000
contro i 96.000 previsti dal PRG. Per questa enorme differenza la regione
prescrisse: “al fine di raggiungere la
suddetta dotazione minima, la superficie individuata con segno rosso nella planimetria
dell’elaborato C in scala 1:4000 e destinata dalla variante a “zona vincolata
al rimboschimento” va invece destinata a “zona a verde pubblico con
attrezzature sportive” (ndr. ad es. area dello stadio del nuoto) ed a “zona ad aree di uso pubblico”. La
ammissibilità delle proposte di questi Programmi Integrati produrrà effetti di
addensamento edilizio con sottrazione di spazi di integrazione del verde
pubblico rispetto al contesto edilizio consolidato, in contraddizione con lo
spirito e i dettami della normativa di riferimento quale la L.R. n. 22/1997.
MP
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