La zona agricola non può diventare residenziale senza variante al Prg.
Torna alla nostra attenzione il tema dei Programmi
Integrati e del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e l’indice di
edificabilità territoriale dello 0,001 mc/mq.
L’area oggetto del Programma Integrato denominato
“Boccelle Bassa - via Aurelia sud” è ricompresa tra la via Aurelia e la
ferrovia Roma-Grosseto, alle spalle del porticciolo Riva di Traiano.
La superficie di 75.735 mq potrà essere trasformata in
zona residenziale attraverso la costruzione di edifici per una volumetria pari
a 45.441 mc, al contrario l’articolo 5 co. 3 della L.R. 24/98 e il PTPR con l’art.
33, “Costa mare”, limita la potenzialità edificatoria dell’area allo 0,001
mc/mq, per una volumetria concedibile pari a 75,8 mc.
L’istanza con la quale i soggetti proponenti hanno
manifestato il loro interesse è del 05.12.2008 prot. 58206. Con verbale del 24.02.2010 alle ore 15.30 la commissione tecnica ha formulato il parere: “La proposta è ammissibile”.
Le
precedenti esperienze sulla interpretazione della normativa paesaggistica
vigente da parte della Pubblica Amministrazione, dimostratesi errate, tornano
in primo piano.
E’
sufficiente richiamare alla memoria i fatti riguardanti il cinema multisala
(ndr. in area prossima allo Stadio Fattori). In quella occasione la P.A.
avrebbe preteso di non applicare l’indice di 0,001 mc/mq previsto dall’art. 33
delle norme del PTPR, al contrario la Soprintendenza non ha concesso la
compatibilità paesaggistica. Nonostante la vigenza delle norme del PTPR ed una
situazione del tutto analoga, con la valutazione di ammissibilità del Programma
Integrato denominato “Boccelle Bassa”, per il progetto di edificazione residenziale
di 45.441 mc., si deve registrare che la P.A. si colloca nell’identica
posizione della CdS del “multisala” e non ritiene di rilevare la mancata
conformità paesaggistica dell’intervento seppure esso ricada in un’area che ha
il vincolo di 0,001 mc/mq di edificabilità.
Passiamo
ad analizzare la situazione urbanistica riguardante aree agricole di PRG, in
zona San Gordiano.
Con
Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2011 è stato adottato a validità di piano
particolareggiato, in Variante al PRG, il “Piano
di Edilizia Privata e Sociale San Gordiano tre”, contenente le previsioni
di cui all’art. 18 della L.R. n. 21/2009.
Alla
luce della normativa urbanistica e del Piano Regolatore vigenti si delineano
probabili profili di illegittimità, di seguito esposti.
Punto primo. Nel deliberato si afferma che: “...è stato adottato a validità di piano
particolareggiato, in Variante al PRG, il “Piano di Edilizia Privata e Sociale
San Gordiano tre”. Al contrario si osserva che; il Piano Particolareggiato
assolve alla limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle
previsioni di massima del piano regolatore. Il piano particolareggiato può
bensì contenere norme integrative o di adattamento (ndr. in variante), ma
giammai contrastare con le prescrizioni poste dal piano regolatore generale e
particolarmente con quelle attinenti alle destinazioni di zone che, a norma
dell’art. 7, punto 2, L 1150/1942 n. 1150, ne costituiscono uno dei
contenuti peculiari. L’area in oggetto è attualmente Zona Agricola per cui una
eventuale trasformazione in zona residenziale può avvenire esclusivamente con
la procedura di Variante al Piano Regolatore Generale.
Punto secondo. Attualmente
non è riscontrabile nella normativa urbanistica il c.d. “Piano di Edilizia Privata e Sociale” a
validità di piano particolareggiato. Per quanto attiene la denominazione di “Piano di Edilizia Privata e Sociale” si
segnala che esiste, nell’ordinamento
urbanistico non meno che in tutto il diritto pubblico, in applicazione del più
generale principio di legalità (che vuole che in uno Stato di diritto non possa
una P.A. avvalersi di poteri che la legge non le ha previamente conferito), un
inderogabile principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici. Gli
strumenti urbanistici legittimamente applicabili sono pertanto soltanto quelli
previsti - per nome, causa e contenuto - dalla legge; e dunque, al di fuori di
un tale numero chiuso, non può legittimamente una Amministrazione procedere ad
introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia nuova categoria di strumento di
pianificazione dell’assetto del territorio (CdS, IV, 7-11-2001, n. 5721; cfr. altresì
sez. II, 26-10-1994, n. 883; sez. IV, 28-7-1982, n. 525; sez. V, 12-12-2003, n. 8198; T.A.R. Abruzzo
- L’Aquila, 31-1-2005, n. 44)..
Punto terzo. L’articolo 18 della L.R. 21/2009 stabilisce che “alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi
di edilizia residenziale sociale”, e il loro inserimento avviene: “negli strumenti urbanistici generali di
nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti
generali di nuova formazione”. Il Comune di Civitavecchia attualmente non
ha approvato alcuno strumento urbanistico generale e neppure nessuna variante
generale. L’area in oggetto è a norma del vigente Piano Regolatore, “Zona
Agricola”.
MP
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