lunedì 20 febbraio 2012

La cittadella della danza come la Marina e il Mercato ?

Il 1 febbraio del 2012 è stato indetto il bando di gara relativo alla realizzazione di un centro per lo sport e la danza, “Cittadella della danza”. Il Comune di Civitavecchia, attraverso la procedura aperta per appalto integrato, affiderà la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dell’intervento per opere di importo pari a 3.000.000 euro per la fase uno e 700.000 euro per quella di completamento.
L’intervento è localizzato presso l’ex area Feltrinelli, di proprietà comunale, situata nei pressi della Stazione Ferroviaria ed oggi utilizzata come parcheggio.
Analizziamo ora la situazione.
Come chiaramente riscontrabile dall’esame della Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito PTPR) l’intervento per la realizzazione della “Cittadella della Danza” ricade in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico, sotto il profilo paesaggistico, con Decreto Ministeriale del 22/05/1985.
In considerazione di tale dichiarazione di notevole interesse pubblico alla porzione di territorio interessata dall’intervento, secondo le disposizioni dell’art. 8 del PTPR,  “... non si applica l’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice “, ovvero l’esclusione delle zone omogenee A e B e, quindi, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in zona B (e sempre ammesso che a Civitavecchia esista una reale zona B), siamo in presenza, per la sua vicinanza al mare, di un bene paesaggistico a pieno titolo. In effetti, l’area rientra, altresì, tra quelle tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 33 “protezione delle fasce costiere marittime ” del PTPR  e, per quanto riguarda gli ambiti del paesaggio rappresentati nella Tavola A del PTPR, ricade nel “Paesaggio Agrario di Continuità”.
L’ articolo 33 dispone che:“Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 (ndr. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq ”.
Ricadendo l’intervento in oggetto nel “Paesaggio Agrario di Continuità” appare pertanto evidente come siano pienamente vigenti, nel caso in questione, le disposizioni dell’articolo 33 del PTPR e, quindi, l’indice di edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq.
L’intervento proposto, che prevede la realizzazione di volumetrie per 8.550 mc su una superficie di 15.713 mq, risulta, dunque, evidentemente incompatibile con le disposizioni dell’art. 33 del PTPR e con il previsto indice di 0,001 mc/mq, dalla cui applicazione la volumetria insediabile risulterebbe essere di 15,7 mc.
L’articolo 9 della costituzione Italiana così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ”. Come Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, noi tutti siamo chiamati ad operare nel rispetto delle norme vigenti e tra queste c’è il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).
Bisogna domandarsi, in merito al rispetto della normativa nazionale e regionale di tutela del paesaggio, che senso abbia la ripetuta disapplicazione di tali disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
Quale significato assumano le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti istituzionali i quali hanno definito le violazioni in materia di tutela paesaggistica come “distrazioni” o “disguidi” dovuti ad aspetti “burocratici”.
Si rammenti ad esempio il caso della Marina, dove l’indice 0,001 mc/mq è stato ignorato ed  è stata realizzata una volumetria di circa 8900 mc in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Si tengano presenti i lavori di “ristrutturazione” del mercato cittadino, tra difformità urbanistiche, con la previsione di un intervento di nuova costruzione su piazza XXIV maggio, area destinata da PRG a “verde pubblico parcheggi e zone pedonali”, e il rischio dell’avvio dei lavori in assenza dell’autorizzazione paesaggistica che solo l’intervento preventivo della Soprintendenza ha impedito si svolgessero in violazione degli obblighi previsti dal Codice del Paesaggio (ndr. Dlgs 42/2004).
Si ricordi, inoltre, la sospensione disposta, sempre a seguito di opportuna segnalazione della Soprintendenza, in relazione ad alcuni lavori in corso nel centro storico o il recente caso, che dimostra l’inefficacia delle precedenti esperienze in merito alla realizzazione di un cinema multisala.
Proprio in quest’ultima occasione, speculare alla situazione della “Cittadella della Danza”, la P.A. attraverso una singolare lettura della citata dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM del 22 maggio 1985, avrebbe preteso di non applicare l’indice di 0,001 mc/mq previsto dall’art. 33 delle norme del PTPR nel tentativo di cancellare, in un colpo solo, il rilievo operato dalla  stessa Soprintendenza nel provvedimento di sospensione dei lavori della Marina circa la vigenza del DM del 22 maggio 1985 e la ricognizione, di cui all’art. 8 c. 3 delle norme PTPR, effettuata dalla Regione secondo l’Accordo  sottoscritto con il Ministero dei Beni Culturali.
Senza parole, rimane solo la speranza che il Comune di Civitavecchia interrompa o annulli la procedura di gara o non proceda ad alcun affidamento, perché ne ha la facoltà.

MP

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