Il 1 febbraio del 2012 è stato indetto il bando di gara relativo alla
realizzazione di un centro per lo sport e la danza, “Cittadella della danza”.
Il Comune di Civitavecchia, attraverso la procedura aperta per appalto integrato, affiderà la
progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dell’intervento per opere
di importo pari a 3.000.000 euro per la fase uno e 700.000 euro per quella di
completamento.
L’intervento è localizzato presso
l’ex area Feltrinelli, di proprietà comunale, situata nei pressi della Stazione
Ferroviaria ed oggi utilizzata come parcheggio.
Analizziamo ora la situazione.
Come chiaramente riscontrabile
dall’esame della Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di
seguito PTPR) l’intervento per
la realizzazione della “Cittadella della Danza” ricade in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico, sotto il
profilo paesaggistico, con Decreto Ministeriale del 22/05/1985.
In considerazione di tale
dichiarazione di notevole interesse pubblico alla porzione di territorio
interessata dall’intervento, secondo le disposizioni dell’art. 8 del PTPR, “... non si applica l’esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 142 del
Codice “, ovvero
l’esclusione delle zone omogenee A e B e, quindi, indipendentemente dal fatto
che ci si trovi in zona B (e sempre ammesso che a Civitavecchia esista una
reale zona B), siamo in presenza, per la sua vicinanza al mare, di un bene
paesaggistico a pieno titolo. In effetti, l’area rientra, altresì, tra quelle
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 33 “protezione delle fasce costiere marittime ” del PTPR e, per quanto riguarda gli ambiti del
paesaggio rappresentati nella Tavola A del PTPR, ricade nel “Paesaggio Agrario di Continuità”.
L’ articolo 33 dispone che:“Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 (ndr. territori costieri compresi in
una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia) l’indice
di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq ”.
Ricadendo l’intervento in oggetto
nel “Paesaggio Agrario di Continuità”
appare pertanto evidente come siano pienamente
vigenti, nel caso in questione, le
disposizioni dell’articolo 33 del
PTPR e, quindi, l’indice di
edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq.
L’intervento
proposto, che prevede
la realizzazione di volumetrie per 8.550 mc su una superficie di
15.713 mq, risulta,
dunque, evidentemente incompatibile con
le disposizioni dell’art. 33 del
PTPR e con il previsto indice di 0,001 mc/mq, dalla cui applicazione la volumetria insediabile
risulterebbe essere di 15,7 mc.
L’articolo 9 della costituzione Italiana così
recita: “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ”. Come
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, noi tutti siamo chiamati
ad operare nel rispetto delle norme vigenti e tra queste c’è il Piano
Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).
Bisogna
domandarsi, in merito al rispetto della normativa nazionale e regionale di
tutela del paesaggio, che senso abbia la ripetuta disapplicazione di tali
disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
Quale
significato assumano le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti
istituzionali i quali hanno definito le violazioni in materia di tutela
paesaggistica come “distrazioni” o “disguidi” dovuti ad aspetti “burocratici”.
Si
rammenti ad esempio il caso della Marina, dove l’indice 0,001 mc/mq è stato ignorato
ed è stata realizzata una volumetria di
circa 8900 mc in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Si
tengano presenti i lavori di “ristrutturazione” del mercato cittadino,
tra difformità urbanistiche, con la previsione di un intervento di nuova costruzione
su piazza XXIV maggio, area destinata da PRG a “verde pubblico parcheggi e
zone pedonali”, e il rischio dell’avvio dei lavori in assenza
dell’autorizzazione paesaggistica che solo l’intervento preventivo della
Soprintendenza ha impedito si svolgessero in violazione degli obblighi previsti
dal Codice del Paesaggio (ndr. Dlgs 42/2004).
Si
ricordi, inoltre, la sospensione disposta, sempre a seguito di opportuna
segnalazione della Soprintendenza, in relazione ad alcuni lavori in corso nel
centro storico o il recente caso, che dimostra l’inefficacia delle precedenti
esperienze in merito alla realizzazione di un cinema multisala.
Proprio
in quest’ultima occasione, speculare alla situazione della “Cittadella della
Danza”, la P.A. attraverso una singolare lettura della citata dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui al DM del 22 maggio 1985, avrebbe preteso di non applicare l’indice di 0,001
mc/mq previsto dall’art. 33 delle norme del PTPR nel tentativo di cancellare,
in un colpo solo, il rilievo operato dalla
stessa Soprintendenza nel provvedimento di sospensione dei lavori della
Marina circa la vigenza del DM del 22 maggio 1985 e la ricognizione, di cui all’art. 8 c. 3 delle
norme PTPR, effettuata dalla Regione secondo l’Accordo sottoscritto con il Ministero dei Beni
Culturali.
Senza
parole, rimane solo la speranza che il Comune di Civitavecchia interrompa o
annulli la procedura di gara o non proceda ad alcun affidamento, perché ne ha
la facoltà.
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